Esci
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 00848/2020 REG.PROV.COLL. (Pubblicata il 30.06.2020)
29/07/2020
Si richiede l'annullamento della DGR 22 luglio 2019 n.970, recante "Calendario venatorio regionale 2019-20" e della DGR 27 agosto 2019 n.1086 recante "L.R. 20/2002: Stagione venatoria 2019-2020 apertura anticipata della caccia".
letta:
I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati:
1) Violazione del comma 2 dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in quanto il calendario venatorio toscano, avendo disposto una preapertura del-la caccia l’1 e l’8 del mese di settembre, avrebbe illegittimamente sottratto so-lo tali giorni, e non il più lungo lasso di tempo compreso tra la prima giorna-ta di preapertura e la terza domenica del mese, al periodo di caccia comples-sivo;
2) Violazione del comma 1 bis dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in quanto, disattendendo senza una congrua motivazione il contrario avviso espresso da Ispra, la Regione avrebbe consentito per la beccaccia la sovrap-posizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno stabiliti a livello nazionale, senza produrre dati scientifici e tecnici che supportassero la mancanza di reale so-vrapposizione;
3) Violazione dell’art. 5 comma 1 lett. g) del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184. Violazione della Convenzione dell’AEWA, Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato III, violazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66. Difetto di mo-tivazione e di istruttoria, in quanto la Regione avrebbe autorizzato il prelie-vo delle specie moriglione e pavoncella, disattendo sul punto, non solo il pa-rere Ispra, ma anche la nota del Ministero dell’Ambiente n.16169/PNM del 9 luglio 2019, in cui si rappresentava la nuova classificazione delle specie, le quali, a seguito della valutazione di uno stato di conservazione sfavorevole di esse, erano state inserite nella Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato III all’Accordo AEWA (rispettivamente nelle categorie 4 e 1b, che indicano le specie globalmente minacciate e che necessitano d’integrale protezione e per-ciò sono inserite tra le SPEC 1 e nelle cd. Liste Rosse).

Esito:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, acco-glie il ricorso principale nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;
 
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