ALLEVAMENTI PRIVATI DI SPECIE CACCIABILI
TERMINI DI SCADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE IN DATA ANTECEDENTE ALLA LEGGE REGIONALE 26/2012 E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE
TERMINI DI SCADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ALLEVAMENTI PRIVATI DI SPECIE CACCIABILI (art. 13 della l.r. 26/2012 e s.m.i.)
Si avvisano tutti i titolari di autorizzazioni di centri privati di allevamenti di specie cacciabili a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale o ornamentale, allo stato naturale o di tipo intensivo e/o quelli a carattere familiare o industriale (art. 14, comma 1, 2 e 3, della legge regionale 8/96), che la vigente legge regionale 9 agosto 2012, n.26, così come modificata dalla L. R. 6.9.2013, n.12, ha fissato in cinque anni la durata delle citate concessioni. Per tutte le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della nuova normativa regionale, il quinquennio decorre, pertanto, dal 13 agosto 2012, data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania della citata legge regionale n. 26 del 9 agosto 2012.
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER I TITOLARI DI ALLEVAMENTI PRIVATI DI SPECIE CACCIABILI (art. 13 della l.r. 26/2012 e s.m.i.)
La Legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, così come modificata dalla L.R. 6.9.2013, n.12, all’art.13 "allevamenti privati", stabilisce per i titolari dei centri privati di produzione della selvaggina, sia a scopo di ripopolamento (comma 1, lett. a, punto 1 e 2) che a carattere industriale (comma 1, lettera b, punto 2), l'obbligo di pagare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una tassa costituita da una quota fissa di euro 278,37 e da una quota variabile proporzionale al numero di capi allevati.

Con deliberazione n. 5 del 23/01/2014 la Giunta Regionale ha determinato la quota variabile della suddetta tassa, fissata in misura percentuale rispetto alla quota fissa, secondo il seguente criterio:

a) galliformi ed anatidi:
   - fino a 1000 capi allevabili per anno: 30% dell’importo della quota fissa;
   - da 1001 a 5.000 capi allevabili per anno: 50% dell’importo della quota fissa;
   - da 5001 a 10.000 capi allevabili per anno: 70% dell’importo della quota fissa;
   - oltre 10.000 capi allevabili per anno: 100% dell’importo della quota fissa;

b) ungulati:
   - fino a 100 capi allevabili per anno: 30% dell’importo della quota fissa;
   - da 101 a 300 capi allevabili per anno: 50% dell’importo della quota fissa;
   - oltre 300 capi allevabili per anno: 100% dell’importo della quota fissa;

c) mammiferi Lagomorfi della famiglia dei Leporidae:
   - fino a 100 capi allevabili per anno: 30% dell’importo della quota fissa;
   - da 101 a 300 capi allevabili per anno: 50% dell’importo della quota fissa;
   - oltre 300 capi allevabili per anno: 100% dell’importo della quota fissa.
Principali riferimenti normativi
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